L’Italia ha modificato le condizioni per l’ingresso dei cittadini rumeni nel Paese

Il Ministero degli Affari Esteri (MFA) ha annunciato, domenica, che l’Italia ha rivisto le condizioni per entrare nel Paese nel contesto dell’evoluzione dell’epidemia. L’autoisolamento spontaneo, soggetto a test negativo, è stato eliminato fino al 21 dicembre e dopo il 6 gennaio.

Il Ministero degli Affari Esteri ha dichiarato che le autorità italiane hanno rivisto le condizioni per l’ingresso in Italia nel contesto della pandemia.

Le procedure approvate entreranno in vigore dal 4 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Secondo le informazioni comunicate pubblicamente dalle autorità italiane, la Romania è stata trasferita all’Elenco C dall’Appendice 20 del decreto, abolendo così la misura automatica dell’autoisolamento di 14 giorni per tutte le persone provenienti / in transito dalla Romania.

Pertanto, a partire dal 4 dicembre 2020, le persone che hanno transitato o transitato nel territorio della Romania negli ultimi 14 giorni prima dell’arrivo in Italia sono tenute a presentare al vettore, al momento della partenza, oa qualsiasi persona designata per effettuare le verifiche, un certificato di conferma, entro 48 ore Prima di entrare nel territorio italiano, da una diagnosi molecolare o da un test di cattura dell’antigene di tipo tampone con esito negativo per infezione da SARS.

Nel caso in cui il test di cui sopra non venga presentato, è richiesto l’autoisolamento per un periodo di 14 giorni. Poiché le autorità italiane non hanno ancora creato un formato / modello per la certificazione comprovante il risultato del test di infezione SARS-CoV-2, il Ministero degli Affari Esteri raccomanda che il documento sia scritto in italiano o inglese.

Nel frattempo, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, le persone che arrivano nella Repubblica Italiana dai paesi della Lista C, inclusa la Romania, saranno comunque sottoposte ad autoisolamento per un periodo di 14 giorni, momento in cui non è necessario presentare un test per la diagnostica molecolare o Cattura dell’antigene, tipo tampone, con risultato negativo per infezione da SARS-CoV-2.

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Le seguenti categorie di persone sono esentate da queste procedure all’arrivo in Italia, a condizione che non presentino sintomi di infezione da SARS-CoV-2:

• Equipaggi di trasporto.

• Navigatore personale.

• persone che si spostano da e verso gli stati e territori indicati nella Lista A (San Marino, Santa Sede);

• Le persone che entrano in Italia per motivi di lavoro sono coperte da appositi protocolli di sicurezza approvati dall’autorità sanitaria competente;

Persone che entrano per motivi non rinviabili, compresa la partecipazione ad eventi sportivi e manifestazioni a livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con impegno a presentarsi al vettore al momento della partenza o qualsiasi persona designata a condurre gli esami o la certificazione. Oppure un test di cattura dell’antigene entro 48 ore prima dell’ingresso nel territorio nazionale con esito negativo per infezione da SARS-CoV-2;

• Persone che entrano in Italia per un soggiorno di breve durata (fino a 120 ore complessive) per motivi legati al lavoro, alla salute o all’urgenza assoluta, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale al termine del periodo o, in caso contrario, di lasciare il territorio soggetto ad autoisolamento e misure di controllo sanitario;

• Persone che entrano in Italia per transito per un massimo di 36 ore con trasporto privato, con l’obbligo di lasciare il territorio nazionale al termine del periodo o, in caso contrario, di essere sottoposte a misure di autoisolamento e controllo sanitario;

Cittadini e residenti di uno stato membro dell’Unione Europea e di altri stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che entrano in Italia per comprovate ragioni di lavoro, a meno che non abbiano 14 giorni prima del loro ingresso in Italia non abbiano attraversato uno o più degli stati e territori elencati in Elenco C;

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Operatori sanitari che entrano in Italia per esercitare le professioni sanitarie, compresi i casi di esercizio temporaneo previsti dall’art

13 del Decreto Legislativo n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

• Lavoratori che entrano oltre confine e escono per andare a lavorare e tornare a casa.

Dipendenti di aziende con sede principale o secondaria in Italia che rientrano in Italia dopo essersi recati all’estero per lavorare per un massimo di 120 ore (5 giorni);

Funzionari e agenti, indipendentemente dalla loro designazione, provenienti dall’Unione Europea o da organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale tecnico amministrativo di rappresentanze diplomatiche, personale e personale consolare, forze armate e di polizia italiane ed estere, vigili del fuoco nell’esercizio della carica

• Alunni e studenti che seguono corsi in un Paese diverso da quello in cui si trovano, domicilio o domicilio, e in cui rientrano giornalmente o almeno una volta alla settimana.

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