In rassegna: la fiscalità diretta delle imprese in Italia

In rassegna: la fiscalità diretta delle imprese in Italia

Tutte le domande

Fiscalità diretta delle imprese

i Imposta sugli utili Determinazione dell’utile imponibile

L’imposta italiana sul reddito delle società (IRES) si applica sia alle società residenti che a quelle non residenti. Le società residenti sono tassate sul loro reddito mondiale, ma possono scegliere di esentare i redditi derivanti dalle loro stabili organizzazioni estere. Le società non residenti sono assoggettate a tassazione in Italia solo in relazione al loro reddito di origine italiana.

Per le società residenti, la base imponibile è il reddito complessivo mondiale risultante dal conto economico rettificato secondo le regole fiscali previste dal Codice Fiscale Italiano (ITC). Non concorrono invece al reddito imponibile i redditi esenti ei redditi soggetti sia a ritenuta d’acconto sia a imposta sostitutiva.

Salvo alcune eccezioni, gli utili sono tassati per competenza e le spese aziendali sono generalmente deducibili nel calcolo degli utili imponibili, nella misura in cui sono sostenute per la produzione di reddito. Ulteriori rettifiche fiscali sono consentite per ammortamenti di attività materiali, ammortamenti di attività immateriali e interessi passivi.

Fatte salve specifiche regole antielusione, le società residenti possono beneficiare anche di un ‘sostegno per il capitale sociale’ (ACE), introdotto per favorire la capitalizzazione delle società italiane. Il beneficio ACE comporta una detrazione figurativa dalla base dell’imposta sul reddito delle società, corrispondente all’aumento netto del ‘nuovo patrimonio netto’ immesso nell’ente di riferimento (ovvero gli aumenti di patrimonio netto dopo l’esercizio 2010), moltiplicato per un’aliquota dell’1,3 per cento per dall’anno fiscale 2019 in poi.

Decreto legge n. 73/2021 ha introdotto – solo per l’anno fiscale 2021 – un maggior beneficio ACE del 15 per cento e fino a 5 milioni di euro per gli incrementi netti 2021 (rispetto a quelli in essere a fine anno fiscale 2020), con decorrenza dal primo giorno dell’anno fiscale 2021 (ossia non si applica alcun meccanismo proporzionale). L’eventuale aumento di capitale eccedente la predetta soglia beneficia del regime ordinario ACE. La norma in esame prevede anche la possibilità di optare per la conversione del beneficio ACE in credito d’imposta. Inoltre, si applicano anche specifici meccanismi di recupero.

Se il fatturato di una società residente (o di una stabile organizzazione di una società non residente) proprietaria di immobilizzazioni non supera una soglia predeterminata (o ha registrato perdite fiscali per cinque anni consecutivi), la società potrebbe essere considerata un shelf company e, in tal caso, il suo reddito imponibile è determinato su base presuntiva (‘dummy company’).

Capitale e reddito

Le plusvalenze sono generalmente incluse nel reddito imponibile aggregato. Tuttavia, in caso di dismissione di beni detenuti da almeno tre anni, il contribuente può scegliere di ripartirli in impianti uguali nell’arco di quell’anno e negli anni successivi, fino al quarto. Inoltre, in regime di esenzione dalla partecipazione e subordinatamente alle relative condizioni, il 95 per cento della plusvalenza realizzata da una società italiana sulla vendita di azioni è esente dall’IRES.

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Perdite

I contribuenti aziendali possono riportare le perdite fiscali per compensare il reddito imponibile degli anni successivi solo fino all’80 per cento del reddito imponibile di un dato anno, senza alcun limite di tempo. Tale limitazione dell’80 per cento non si applica alle perdite fiscali sostenute nei primi tre anni di attività.

Specifiche regole antielusione sono previste per limitare il riporto delle perdite fiscali nei casi di (1) passaggio di proprietà o (2) operazioni straordinarie (es. fusioni e scissioni). Tuttavia, a determinate condizioni, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate (ITA) di disapplicare tali misure antielusive mediante sentenza.

Le perdite fiscali non possono essere riportate.

Aliquote

L’IRES è generalmente riscossa con l’aliquota normale del 24 per cento, anche se per alcuni soggetti che operano in determinati settori di attività (tra cui, ad esempio, gli intermediari, ad eccezione delle società di gestione del risparmio e delle società di intermediazione) è prevista un’addizionale del 3,5 per cento.

Anche le società fittizie sono soggette a un’addizionale del 10,5%.

Amministrazione

L’Italia ha un sistema di autovalutazione fiscale: le società devono presentare elettronicamente la dichiarazione dei redditi delle società entro 11 mesi dalla fine dell’anno fiscale di riferimento. Tuttavia, le società possono presentare una dichiarazione dei redditi delle società modificata fino alla scadenza dei termini di prescrizione per l’anno fiscale in questione.

I contribuenti devono versare le imposte sul reddito d’impresa dovute attraverso due acconti (solitamente basati su una percentuale dell’imposta pagata per l’anno precedente, salva l’adozione di un metodo previsionale) e un saldo finale, che deve essere normalmente versato dall’ultimo giorno del sesto mese successivo alla fine del relativo anno fiscale.

L’ITA emette regolarmente chiarimenti e sentenze ufficiali per fornire la corretta interpretazione delle incertezze fiscali e delle nuove disposizioni fiscali. Tuttavia, in caso di dubbio nell’interpretazione di un provvedimento tributario rispetto a un caso specifico, un contribuente può presentare un ruling fiscale preventivo all’ITA per chiarire la propria posizione.

Le verifiche fiscali sull’imposta sul reddito delle società sono generalmente svolte dall’Agenzia delle Entrate e dalla Polizia Tributaria Italiana.

Il contribuente può impugnare ogni accertamento dinanzi ai giudici tributari competenti. Il giudizio di contenzioso tributario comprende due gradi di giudizio avanti un tribunale tributario provinciale e un tribunale tributario regionale, e un terzo grado avanti la Suprema Corte, che si pronuncia solo con riferimento a determinati motivi di diritto. Sono disponibili diverse procedure precontenzioso e transattivo, volte a raggiungere un accordo con l’Agenzia delle Entrate anche in virtù di significative riduzioni delle sanzioni.

Raggruppamento fiscale

Il diritto tributario italiano prevede due diversi regimi di consolidato fiscale.

Consolidato fiscale nazionale

Le società appartenenti al medesimo gruppo possono optare per il regime del consolidato fiscale nazionale, che consente la determinazione di un’unica base imponibile IRES composta dagli imponibili e dalle perdite di ciascuno dei soggetti partecipanti. Tale regime di consolidamento non opera ai fini dell’IRAP.

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Per optare validamente per il regime del consolidato fiscale nazionale, devono essere soddisfatte alcune condizioni (tra cui un requisito di ‘controllo’).

Il regime del consolidato fiscale opera su base elettiva e, una volta optato, non è revocabile per tre esercizi.

Le perdite fiscali e gli interessi passivi sostenuti prima dell’esercizio dell’opzione per il consolidato fiscale di gruppo possono essere utilizzati solo dalla società che ha subito tali perdite o interessi passivi.

L’Italia ha inoltre esteso il proprio regime di consolidato fiscale nazionale ai gruppi di società “sorelle” residenti che sono tutte comunemente controllate da una società madre con residenza in un paese dello Spazio Economico Europeo (SEE) incluso nella whitelist e senza alcuna stabile organizzazione in Italia.

Consolidato fiscale mondiale

In base a determinati requisiti, alcune società residenti possono scegliere di applicare un consolidato fiscale mondiale alle loro controllate non residenti “controllate”. L’elezione per il regime di consolidato fiscale mondiale segue un principio all-in/all-out: quindi, in caso di elezione, tutte le filiali non residenti dovrebbero essere incluse nel consolidato fiscale mondiale. Una volta esercitato, il regime è irrevocabile per cinque anni ed è rinnovabile per tre anni, salvo espressa revoca. In tale regime i proventi delle società controllate non residenti, rettificati secondo le disposizioni IRES, sono attribuiti alla capogruppo in proporzione alla propria spettanza di utili.

ii Altre imposte rilevanti IRAP

Le imprese sono inoltre generalmente responsabili dell’IRAP, che viene riscossa sul valore netto della produzione derivata in ciascuna regione italiana. I criteri di determinazione della base imponibile cambiano a seconda della tipologia di contribuente e dell’attività svolta.

L’aliquota IRAP standard è del 3,9 per cento, ma le autorità regionali hanno la facoltà di aumentare o diminuire le aliquote IRAP entro il limite dello 0,92 per cento. A determinate condizioni l’IRAP è parzialmente deducibile dalla base imponibile IRES.

IVA

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) italiana è un’imposta sui consumi che si applica alle forniture di beni e servizi effettuate in Italia da imprenditori, professionisti o artisti e alle importazioni di beni.

In Italia, l’aliquota IVA standard è del 22 per cento, ma a determinate forniture di beni e servizi sono applicabili aliquote ridotte del 4 o del 10 per cento. Inoltre, alcune forniture di beni e servizi sono esenti dall’IVA.

In base al principio della ‘territorialità’, solo i beni ei servizi forniti all’interno del territorio italiano sono rilevanti ai fini dell’IVA. Come regola generale: per i beni si considera luogo di fornitura quello in cui si trovano i beni al momento della fornitura; Mentre i servizi si intendono prestati in Italia se sono forniti a soggetti passivi stabiliti in Italia (servizi B2B) o se sono forniti a consumatori finali (servizi B2C) da soggetti passivi stabiliti in Italia. Regole speciali si applicano a particolari tipi di servizi (ad es. servizi relativi al patrimonio immobiliare).

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In generale, la detrazione dell’IVA a monte è consentita sui beni e servizi acquistati utilizzati per operazioni imponibili.

Gruppo IVA

A determinate condizioni, i soggetti passivi stabiliti in Italia possono optare per un regime IVA di gruppo, volto a trattare i soggetti elettivi come un unico soggetto passivo ai fini IVA. In tale regime, le cessioni di beni e servizi tra membri del gruppo non sono più rilevanti ai fini dell’IVA.

L’opzione per il regime IVA di gruppo ha validità triennale e si rinnova automaticamente di anno in anno fino a revoca espressa. I membri del gruppo IVA sono solidalmente responsabili dell’IVA, delle sanzioni e degli interessi derivanti dall’attività di accertamento e controllo.

Consolidato finanziario IVA

La normativa IVA prevede anche una forma limitata di consolidamento IVA che non crea un unico soggetto passivo, né altera i requisiti per addebitare IVA ed emettere fatture IVA per le transazioni effettuate tra i membri del gruppo.

Fatte salve le relative prescrizioni, tale provvedimento consente alle società dello stesso gruppo di consolidare l’IVA a monte ea monte e di corrispondere il risultato netto. In tale regime i versamenti periodici dell’IVA possono essere effettuati dal soggetto controllante su base consolidata.

Imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale

In Italia non esiste imposta sui conferimenti, ma la cessione o il conferimento di un immobile sito in Italia è soggetto a imposta di trasferimento (es. imposta di registro, ipotecaria e catastale) o IVA, o entrambe, con aliquota dipendente dall’immobile ceduto, il stato del cedente e altri fattori.

In generale, l’imposta di registro è dovuta sugli atti e contratti soggetti a iscrizione obbligatoria negli albi pubblici locali o deposito volontario in tali iscrizioni. A seconda della natura e della forma del contratto, e dei beni oggetto del contratto, l’imposta di registro viene riscossa in misura fissa (200 euro) o in percentuale del valore dei beni e dei diritti che costituiscono oggetto del contratto (da 0,5 a 15 per cento). Tuttavia, come regola generale, non è dovuta alcuna imposta di registro proporzionale nel caso di operazioni soggette ad IVA.

Inoltre, a seconda della natura dell’operazione, le imposte ipotecarie e catastali sono generalmente applicate ad importo fisso o ad aliquota proporzionale (fino al 4 per cento).

Imposta di bollo

L’imposta di bollo viene generalmente riscossa annualmente su determinati documenti, accordi e registri (ad esempio assegni bancari, estratti conto, cambiali). L’imposta è normalmente una somma forfettaria nominale, con alcuni casi eccezionali in cui viene riscossa in percentuale del valore nominale indicato nel documento.

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